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Informatizzata la procedura per rimborso datori di lavoro e lavoratori autonomi (art.9 dpr 194/01)
Scritto da WebMaster Gabriele   
Lunedì 17 Novembre 2014 16:27

Con Decreto 2696 è stato approvato il nuovo testo coordinato delle "Disposizioni operative per la procedura di attivazione ed autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge delle sezioni di volontariato e relative procedure di rimborso di cui al  DPGR  n. 62R/2013 connesse con il loro impiego"

In particolare sono da evidenziare le modifiche apportate alla procedura per la richiesta da parte dei datori di lavoro per il rimborso di cui all'art.9 del DPR 194/2001, delle somme equivalenti agli emolumenti versati ai propri dipendenti, e da parte dei volontari lavoratori autonomi,  che abbiano  partecipato in qualità di volontari alle attività di protezione civile.

L'obiettivo di questa nuova procedura sta nella drastica riduzione dei tempi per l'istruttoria delle pratiche di rimborso e nella trasparenza dell'intero processo (dalla richiesta di rimborso fino alla sua liquidazione).

La richiesta di rimborso viene redatta  ESCLUSIVAMENTE via internet accedendo al programma regionale SART dalla home page del seguente sito: http://web.rete.toscana.it/procivzg  mediante password personalizzata per ogni datore di lavoro o volontario lavoratore autonomo che ne faccia richiesta selezionando l'apposito tasto presente nella home page.
Una volta entrato nell'applicativo il datore di lavoro/lavoratore autonomo, per ogni evento e per ogni volontario, identificato dal proprio codice fiscale, compila il modulo di richiesta e lo inoltra informaticamente. Stampa la propria richiesta, la firma e la trasmette ESCLUSIVAMENTE via posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Toscana. Non potrà essere accettata ogni altra forma di compilazione e trasmissione diversa da quella indicata nelle disposizioni.

Questa procedura informatica permetterà di agevolare la compilazione della domanda perché buona parte dei dati, per le domande successive alla prima, saranno già inseriti o precaricati dalle segreterie presso le quali i volontari si sono registrati in occasione dell'evento a cui hanno partecipato, riducendo così le possibilità di errore ed i tempi dell'iter istruttorio per il rimborso di tali oneri.
Il sistema consente inoltre di tenere traccia di ogni passaggio dell'istruttoria  rendendolo visibile e controllabile.

Con l'avvio di questa nuova procedura si completa l'informatizzazione della partecipazione del volontariato nel sistema regionale di protezione civile attraverso i seguenti passi:

  •  iscrizione all'elenco regionale di protezione civile e censimento di tutte le risorse
  •  attivazione delle sezioni di volontariato e richiesta di autorizzazione ai benefici di legge
  •  registrazione di tutti i volontari e relative risorse nell'impiego per attività emergenziali o esercitative
  •  richiesta di rimborso da parte dei volontari e dei datori di lavoro, ex artt. 9 e 10 del DPR 194/01
  •  istruttoria delle pratiche di rimborso da parte degli Enti attivanti.

La trasmissione di documenti, con la modulistica prodotta direttamente dal sistema informatico, è limitata alle sole domande formulate sotto la forma di  dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, e comunque sempre ed esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) e non più in forma cartacea.


Si ricorda comunque che, ai sensi di quanto previsto all'art.27 del "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)", approvato con DPGR 62/R del 2013,  i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, così come anche i volontari, sono tenuti a trasmettere la loro richiesta di rimborso entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dalla conclusione dell'intervento.

I volontari che fanno richiesta di applicazione dell'art.9 DPR 194/01 sono pertanto tenuti a far presente al proprio datore di lavoro i suddetti termini e a presentare tempestivamente al proprio datore di lavoro l' attestato di partecipazione valido ai fini dell'art.9 rilasciato dalla segreteria presso la quale si sono registrati.