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Decreto 81/2008 - Considerazioni
Domenica 01 Marzo 2009 12:20

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, meglio conosciuto come Testo Unico Della Sicurezza, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108  alla Gazzetta Ufficiale del 30 Aprile 2008 n. 101.

E’ costituito da 306 articoli e 51 allegati ed è entrato in vigore (parzialmente) il 15 Maggio 2008.

Con l’entrata in vigore del DLgs 81/2008 sono stati abrogati e sostituiti molti decreti, altri resteranno in vigore fino all’adozione di appositi provvedimenti regolamentari (comunque per un massimo di dodici mesi, quindi fino al 15 maggio 2009), altri invece non espressamente o implicitamente abrogati resteranno in vigore a tempo indeterminato.

In sintesi il  DLgs 81/08, diviso in 13 Titoli, definisce i livelli minimi di sicurezza che devono essere rispettati in tutte le attività lavorative al di fuori delle mura domestiche.

Questa riorganizzazione ha inevitabilmente portato anche all’inserimento  di alcuni aggiornamenti, uno tra questi, per la prima volta,  il coinvolgimento del volontariato.

La figura del volontario, così come definita dalla Legge 266 del 1991, compare  nell’art. 2 del D.Lgs 81/08 dove viene equiparato alla figura del lavoratore inteso come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione  di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

L’articolo 3  prevede che le disposizioni del Decreto siano applicate, tra gli altri,  nei confronti anche delle organizzazioni di volontariato tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato  o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Anche nell’articolo 4 ricompare la parola “volontari” dove, nel comma 1 lettera G, viene indicata la non computabilità degli stessi ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi.

Ne deriva che in mancanza dell’emanazione di appositi decreti attuativi, con specifico riferimento a diversi settori tra cui quello delle organizzazioni di volontariato, il 15 Maggio 2009 il DLgs 81/08 sarà completamente applicativo.

In considerazione dei molteplici settori di attività che ci riguardano, appare chiaro che la problematica si pone in termini molto diversi, in linea di principio comunque ogni nostra attività dovrebbe essere oggetto di almeno alcuni obblighi di legge (ambito della protezione civile, antincendio boschivo, soccorso e trasporto sanitario, assistenza domiciliare ecc..).

Personalmente credo che le nostre associazioni, al di là dell’emanazione di specifici decreti attuativi o di eventuali rinvii, debbano affrontare l’argomento in maniera congiunta, attraverso il proprio organismo federativo perché sarà molto difficile tornare indietro rispetto a quanto il legislatore ha scritto nella norma.

Spesso penso  a come potrà essere gestito nei termini di quanto oggetto del decreto, per esempio, l’equipaggio di un mezzo di soccorso che vede al suo interno un dipendente e più volontari, secondo voi la tutela della salute e della sicurezza di queste persone non dovrà essere la stessa?

Penso allo stesso modo quali potrebbero essere le ricadute in termini economici e di spesa sulle associazioni, specialmente quelle piccole, anche perché chi  ha dei dipendenti in qualche maniera era già coinvolto negli adempimenti di cui all’ex D.Lgs 626/94.

Vista l’importanza ed il peso, in termini di impegno sociale, che il volontariato oggi rappresenta credo  sarebbe importante ottenere un rinvio della completa attuazione della norma, con la possibilità di inserire nella commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro (prevista dall’art. 6) dei rappresentanti del mondo del volontariato.

Com’è possibile prevedere in questa commissione, tra i tanti, esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e non prevedere allo stesso modo rappresentanti del volontariato organizzato, tanto più oggi quando anche questo importante settore viene per la prima volta inserito tra i destinatari delle norme sulla sicurezza.

Per il nostro mondo questa dovrebbe essere una nuova opportunità, per crescere e per dimostrare che il volontariato ha l’esperienza e la professionalità per partecipare attivamente alla vita del paese, lavorando affinché  la coscienza della sicurezza possa nascere e svilupparsi proprio da una grande fetta di società civile qual è quella che partecipa all’universo del volontariato.

Conferenza Toscana Misericordie, a partire dal convegno di Pisa sul tema “Emergenze di protezione civile: quale sicurezza per gli operatori”, ha aperto un confronto con Regione Toscana attraverso  anche il lavoro portato avanti dai componenti il Comitato Operativo Regionale del Volontariato.

I nostri uffici sono a disposizione per fornire assistenza e raccogliere informazioni che riterrete utili da condividere con il movimento.

Federico Bonechi